Nuova normativa su casi Covid a scuola

Si informano studentesse, studenti e famiglie che è entrato in vigore il decreto-legge n. 5 del 4 Febbraio 2022 che introduce nuove misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento delle attività didattiche (praticamente in presenza) nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo.

Di seguito le nuove regole per la scuola Secondaria di II grado:

  • con un solo caso di positività al Covid-19 tra gli alunni, l’attività prosegue per tutti in presenza utilizzando mascherine di tipo FFP2 da parte di alunni e docenti;
  • con due o più casi di positività al Covid-19 tra gli alunni:
  • per coloro i quali hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno già effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica continua in presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2 per dieci giorni in regime di autosorveglianza;
  • per tutti gli altri alunni le attività scolastiche proseguono in DDI per cinque giorni in regime di quarantena precauzionale, ragion per cui la riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena sarà subordinata alla dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo anche in centri privati a ciò abilitati.

Si riportano inoltre di seguito le nuove regole sulle misure di quarantena e autosorveglianza per i contatti stretti (ad alto rischio) di casi di infezione da SARS CoV 2, come da circolare n. 9498 del 04/02/2022 del Ministero della Salute:

Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)

Per i seguenti contatti:

  1. soggetti asintomatici non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni E
  2. soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da precedente infezione da SARS-CoV-2 da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo,

si applica la misura di quarantena della durata di 5 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo, la cui cessazione è condizionata all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare eseguito alla scadenza di tale periodo. Se durante il periodo di quarantena si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2 è raccomandata l’esecuzione immediata di un test diagnostico.

Inoltre è fatto obbligo indossare i dispositivi di protezione FFP2 per i cinque giorni successivi al termine del periodo di quarantena precauzionale.

Per i contatti stretti asintomatici che:

- abbiano ricevuto la dose booster, oppure

- abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure

- siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, oppure

- siano guariti dopo il completamento del ciclo primario

non è prevista la quarantena e si applica la misura dell’autosorveglianza della durata di 5 giorni. E’ prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19. E’ fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso.

 

Allegati
Com. n. 394 Nuova normativa su casi Covid a scuola.pdf